Statuto
S T A T U T O
Articolo 1
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
E’ costituita l’associazione denominata "AMICI DELLA MONTAGNA", con sede in Cerisano (CS), alla Via Vaccaro, presso l’ "Oasi S.Antonio".
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
L’associazione potrà istituire delegazioni nell’ambito del territorio nazionale ed estero.
Articolo 2
FINALITÀ
L’associazione non ha scopi di lucro.
Le finalità dell’associazione sono:
a) sviluppare, in una significativa esperienza di vita associativa, la reciproca conoscenza, amicizia e solidarietà tra tutti gli aderenti;
b) promuovere, con particolare riferimento ai ragazzi e ai giovani nonché alla famiglia in quanto tale, l’educazione al rispetto e all’amore per la natura;
c) promuovere un’attenta opera di studio, informazione e sensibilizzazione sulla problematica ecologica;
d) incentivare particolarmente la conoscenza delle montagne calabresi con la loro ricchezza paesaggistica e floro-faunistica;
e) promuovere giornate ecologiche, escursioni, passeggiate, campeggi ed iniziative similari;
f) promuovere, realizzare e/o gestire strutture culturali, ricreative, sportive, recettive e di informazione finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
g) offrire occasioni, ricercare e promuovere strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanente dei soci;
h) promuovere scambi socioculturali ed attivare collaborazioni tra associazioni ed altre realtà, private e pubbliche, che perseguono le stesse finalità, sia in ambito nazionale che internazionale;
i) attivare rapporti di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con gli Enti Locali e tutte le istituzioni operanti nel territorio.
L’associazione può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione delle sue finalità.
Articolo 3
SOCI
I Soci si distinguono in fondatori ed ordinari.
I Soci che intervengono all’atto costitutivo e coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta sono Soci fondatori.
Sono Soci ordinari tutti gli altri.
Possono far parte dell’associazione tutte le persone che ne condividono ed intendono perseguirne gli scopi. La qualità di Socio è personale e non trasferibile né per atto tra vivi, né per successione.
Sull’ammissione a Socio delibera a maggioranza il Consiglio Direttivo, dietro presentazione per iscritto di almeno due Soci.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dall’assemblea. Detta quota è dovuta per intero qualsiasi sia il periodo di ammissione e di rinnovo.
I Soci sono tenuti ad osservare lo statuto, i regolamenti e tutte le deliberazioni prese dall’associazione.
La condotta immorale del socio o il suo comportamento contrastante con lo spirito e le finalità dell’associazione, nonché la morosità nel versamento della quota associativa o l’evidente disinteresse alla vita dell’associazione, sono motivo di esclusione del socio stesso. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata adottata a maggioranza.
Il socio che intende recedere dall’associazione deve darne comunicazione per lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo, che ne prende atto nella prima seduta ordinaria.
Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto in assemblea e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio. Ogni socio può farsi carico di non più di una delega per seduta.
Articolo 4
ORGANI
Gli organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio Sindacale
Articolo 5
ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, mediante invito a ciascun Socio da spedirsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e le indicazioni del luogo e della data dell’assemblea.
L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell’associazione, o da un membro del Consiglio Direttivo espressamente delegato; si riunisce almeno una volta all’anno e deve aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio fissata al 31 Dicembre di ogni anno.
L’Assemblea ordinaria esamina l’attività del Consiglio Direttivo e approva il rendiconto annuale consuntivo e la destinazione degli eventuali utili derivanti da attività commerciali e produttive marginali; determina l’indirizzo generale dell’attività dell’associazione e procede ogni tre anni all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale; delibera su quanto ad essa viene demandato.
Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata con delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei Soci.
Spetta all’Assemblea straordinaria deliberare su proposta di modifica dello statuto per cui è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati.
Articolo 6
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ordinaria ed è composto di cinque membri; per la prima volta la nomina dei membri viene effettuata nell’atto costitutivo dell’associazione; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Qualora venissero a mancare uno o due membri, gli altri integreranno il Consiglio per cooptazione e i membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso; non possono essere cooptati più di due membri; in caso contrario l’Assemblea deve provvedere alla nuova elezione dell’intero Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo che decide e attua le politiche dell’associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per decidere le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio nomina al suo interno, ogni anno, un Segretario che collabora direttamente con il Presidente per tutto quanto concerne gli adempimenti di segreteria e quanto altro a lui espressamente demandato dal Presidente.
Il Consiglio può stabilire la costituzione di comitati tecnici e di commissioni per lo studio dei vari problemi attinenti gli scopi dell’associazione e può altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di settori di attività o iniziative fra i propri componenti e fra i Soci.
Il Consiglio potrà emanare un regolamento per le attività dell’associazione e regolamenti specifici per singoli settori.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e, comunque, almeno quattro volte all’anno. Le deliberazioni sono fatte a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono valide se alla riunione prendono parte almeno due consiglieri e il Presidente.
Articolo 7
PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, che dura in carica l’intera vita del Consiglio stesso.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta, nei rapporti con i terzi, l’associazione e ne ha la legale rappresentanza;
b) attua quanto dispone in materia amministrativa il Consiglio Direttivo;
c) è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti d’ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza liberatoria; effettua i pagamenti;
d) cura i rapporti con gli Enti Locali, con i privati e con tutti gli Enti pubblici e privati in genere;
e) il Presidente può delegare parte delle sue funzioni a un membro del Consiglio Direttivo, previo il consenso del Consiglio stesso.
In caso di impedimento continuato del Presidente le sue funzioni sono ricoperte dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Articolo 8
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, anche fra non Soci, e dura in carica tre anni; l’Assemblea elegge il Presidente. Controlla l’amministrazione dell’associazione e vigila sull’osservanza dello statuto. In presenza di gravi irregolarità gestionali ne informa immediatamente l’Assemblea dei Soci, convocandola direttamente.
In caso di controversie che dovessero insorgere tra i singoli Soci e l’associazione ovvero tra i Soci stessi, il Collegio Sindacale funge anche da Collegio Arbitrale che deciderà secondo equità, senza formalità di procedura.
Articolo 9
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è formato
a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei Soci;
b) dai contributi di Enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e) da entrate per servizi prestati dall’associazione;
f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali i cui eventuali proventi vengono destinati ai fini istituzionali dell’associazione ;
g) da ogni altra entrata o conferimento.
Articolo 10
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto; la stessa Assemblea delibererà in ordine alla nomina di uno o più liquidatori ed in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad Enti o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro e con oggetto sociale analogo o affine a quello dell’associazione, fatta salva la restituzione, di beni messi a disposizione dell’associazione da singoli Soci, nello stato in cui si trovano.
Articolo 11
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.